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Dal 1° ottobre anche per i professionisti forfettari fine della moratoria

Per le e-fatture in ritardo scattano le sanzioniFisco. Dal 1° ottobre anche per i professionisti forfettari (o nei minimi) fine della moratoria: emissione entro 12 giorni del documento contabileAlessandra Caputo

Dal 1° ottobre anche ai forfettari restano 12 giorni per emettere la fattura elettronica. Finisce in quella data il periodo di “moratoria” che concedeva più tempo per effettuare l’operazione. Allo stesso tempo le operazioni effettuate nel mese di agosto andranno emesse entro il 30 settembre.

Con il Dl 36/2022 (articolo 18) da luglio anche i contribuenti forfettari (e i minimi) che nel 2021 hanno conseguito compensi/ricavi, ragguagliati ad anno, superiori a 25mila euro sono soggetti alla e-fattura.

Il conteggio

Come previsto dall’articolo 21 del Dpr 633/1972, la fattura deve essere emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione. Fa eccezione il caso delle fatture “differite” che possono essere emesse entro il 15 del mese successivo a quelle di effettuazione dell’operazione.

Per le prestazioni di servizi il momento di «effettuazione della prestazione» e dunque della decorrenza dei 12 giorni coincide con il pagamento del corrispettivo.

Ma se prima del verificarsi di questo evento è emessa fattura, o è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento. L’obbligo di emettere la fattura scatta quindi prima dell’effettuazione dell’operazione.

La moratoria

Tenuto conto delle possibili difficoltà per i contribuenti forfettari o nei minimi per il nuovo adempimento, il legislatore ha previsto la non applicazione delle sanzioni con riferimento al terzo trimestre 2022, a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Quindi per evitare sanzioni:

le fatture relative alle operazioni effettuate nel mese di luglio 2022 potevano essere emesse entro il 31 agosto;

le fatture per operazioni effettuate nel mese di agosto 2022 possono essere emesse entro il 30 settembre 2022;

le fatture relative ad operazioni effettuate nel mese di settembre 2022 possono essere emesse entro il 31 ottobre 2022;

per le operazioni effettuate dal 1° ottobre non è più prevista moratoria; le sanzioni scattano quindi se la fattura è emessa oltre il dodicesimo giorno successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Le sanzioni

La sanzione amministrativa che si applica nel caso di mancata emissione delle fatture nei termini prima indicati è compresa tra il 5 ed il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati.

Quando la violazione non rileva per la determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da 250 a 2mila euro (articolo 6, comma 2, del Dlgs 471/1997). Salvo che la violazione sia rilevata dall’amministrazione finanziaria, è possibile ricorrere al ravvedimento operoso che consente di ridurre la sanzione in funzione del tempo con cui la violazione viene sanata.

Il bollo

Sulle fatture di importo superiore ad euro 77,47, va assolta l’imposta di bollo, pari a due euro. Se la fattura è elettronica anche l’imposta va assolta con modalità elettroniche, inserendo l’importo nel file da trasmettere al Sistema di Interscambio.

Di recente, l’agenzia delle Entrate ha preso posizione sul tema dell’imposta di bollo addebitata dai contribuenti forfettari ai propri clienti chiarendo che, in questo caso, l’importo concorre a formare il reddito imponibile e va assoggettato ad imposta sostitutiva. Il chiarimento, che ha suscitato qualche perplessità considerato che il bollo è di fatto una imposta, è stato reso con la risposta ad interpello n. 428/2022.

tratto dal sole24ore del 26_09_22

Nuova Funzione Gestione Separata Incassi

Sviluppato ed attivato il nuovo modulo per gestire gli incassi delle fatture emesse, adesso è possibile inserire anche incassi parziali (acconti, etc.) delle fatture emesse senza dover aspettare che la fattura sia completamente saldata per segnarla come pagata.

La nuova funzione permette sai di gestire più incassi per una stessa fattura, sai le date ma anche il metodo di pagamento, il tutto con un’interfaccia semplice e veloce.

E’ quindi possibile tenere traccia dei pagamenti ma soprattutto dell’importo rimanete da incassare che si aggiorna automaticamente sia nella visualizzazione dell’elenco delle fatture emesse sia nei dettagli.

E’ stata migliorata anche la funzione filtro che adesso permette di filtrare le fatture in base a 3 stati: tutte, pagate e non pagate.

Il filtro una volta selezionato permette anche di visualizzare i totali riferiti alle fatture selezionate, all’importo incassato e quello da incassare.

La dashboard iniziale è stata aggiornata ed è possibile vedere ri portati anche qui ii valori delle fatture emesse incassate e da incassare.

Siamo sicuri che questa funzione aggiunta è di grande utilità per chi non ha una gestione ordinaria della propria contabilità e ha necessità di tenere sotto controllo il proprio conto economico.

 

Fatturazione elettronica obbligatoria anche per i forfettari

Dopo il via libera del Consiglio europeo, con decisione n. 2021/2251 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale UE del 17 dicembre 2021, i contribuenti in regime forfettario non saranno più esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica tra “privati”: anch’essi a breve saranno tenuti a emettere fattura per mezzo del Sistema di Interscambio.

Al fine di incentivare l’adesione spontanea alla fatturazione elettronica, la legge di Stabilità 2015 aveva stabilito che, per i contribuenti in regime forfettario che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza per l’accertamento fosse ridotto di un anno, passando, quindi, al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Il 31 dicembre 2021 scadeva l’autorizzazione concessa dal Consiglio europeo all’Italia per l’introduzione del regime della fatturazione elettronica anche tra privati.

Il Ministero dell’Economia e delle finanze ha richiesto non solo la proroga dell’autorizzazione almeno fino al 31 dicembre 2024, ma anche di estendere l’obbligo di fatturazione elettronica ai forfettari, tenuto conto che:

  • l’introduzione della fatturazione elettronica non ha inciso in modo significativo sui costi a carico dei soggetti titolari di partita IVA;
  • si rafforzerebbe le finalità di contrasto all’evasione fiscale, consentendo al Fisco di conoscere in maniera più puntuale il fatturato prodotto sul territorio nazionale.

Il Consiglio Europeo, il 13 dicembre 2021, ha deliberato l’adozione della proposta italiana, approvata dal Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) l’8 dicembre 2021 (la decisione del Consiglio è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale UE del 17 dicembre 2021).

Dopo il via libera del Consiglio europeo, per rendere applicabile nell’ordinamento interno l’estensione della fatturazione elettronica ai contribuenti in regime forfettario è comunque indispensabile un provvedimento normativo ad hoc che deve essere ancora pubblicato. È pertanto verosimile che l’obbligatorietà della fatturazione elettronica per i soggetti in regime forfettario entri in vigore nel corso del 2022, ma al momento non è ancora stata definita una data esatta.

Fattura elettronica obbligatoria in arrivo per 1,5 milioni di partite Iva

Fattura elettronica obbligatoria in arrivo per 1,5 milioni di partite Iva con flat taxIn caso di disco verde la decisione finale spetterà a Governo e ParlamentoLa richiesta italiana alla Ue: utilizzare la misura fino al 2024 anche sui forfettari

Nel dibattito parlamentare su manovra e delega fiscale irrompe l’estensione dell’obbligo della fatturazione elettronica a 1,5 milioni di partite Iva in regime di flat tax. La Commissione Ue nei giorni scorsi ha fatto sua la richiesta dell’Italia di poter utilizzare l’e-fattura in chiave antievasione fino al 2024 anche nei confronti di imprese e professionisti che hanno scelto il regime forfettario, girando la proposta al Consiglio; in caso di ok, decideranno Governo e Parlamento. Mobili e Parente

E-fattura: San Marino Definito il codice del destinatario

Le Entrate convalidano il codice dell’ufficio tributario del TitanoReverse charge con il documento telematico su «Fatture e corrispettivi»Matteo Balzanelli Massimo Sirri

L’agenzia delle Entrate “convalida” il codice destinatario 2R4GTO8 registrato dall’ufficio tributario di San Marino per lo smistamento delle fatture elettroniche nell’interscambio con l’Italia. È la principale novità del provvedimento 248717 delle Entrate che apporta alcune modifiche al provvedimento del 5 agosto 2021, contenente le regole tecniche per l’emissione/ricezione dell’e-fattura fra soggetti nazionali e operatori sammarinesi. Altri interventi correggono refusi o conseguono alla valutazione d’impatto sul trattamento dati.

Con la sostituzione del punto 4.2, è invece (meglio) precisato che il meccanismo del reverse charge sulle fatture elettroniche emesse da fornitori di San Marino senza addebito dell’Iva, va applicato in base all’articolo 17, comma 2, Dpr 633/1972, una volta visualizzato il documento reso disponibile su «Fatture e corrispettivi».

evasione Iva sotto il 20%

Effetto fattura elettronica: evasione Iva sotto il 20%

Prima inversione di rotta, ma le tasse evase restano a quota 80 miliardi

L’evasione Iva per la prima volta scende sotto la soglia del 20 per cento. Il che vuol dire che nella decennale lotta al sommerso si restringe la forbice tra l’Iva dovuta e l’imposta effettivamente incassata dall’Erario. Ma anche se sull’Iva il Fisco recupera un buon 6% di mancate entrate tra il 2018 e il 2019, l’Erario lascia ancora nelle tasche degli evasori, tra mancate dichiarazioni e omessi versamenti, qualcosa come 80,6 miliardi, considerando anche la Tasi. E non è finita. Al calcolo dell’evasione mancano all’appello i dati del sommerso contributivo e del mancato gettito dell’Irpef per i lavoratori dipendenti ma “irregolari”. Mobili e Parente

Sole24ore del 01/10/2021

L’e-fattura con San Marino cancella l’Intrastat cessioni

Obbligo dal 1° luglio 2022 solo per transazioni di beni
Niente elenchi riepilogativi per chi effettua anche vendite intracomunitarie
Matteo Balzanelli Massimo Sirri
Uno degli effetti più graditi dell’avvio della fatturazione elettronica negli scambi con San Marino, facoltativa da venerdì 1° ottobre e obbligatoria (ma solo per la compravendita di beni) dal 1° luglio 2022, è senz’altro la scomparsa dell’obbligo di presentare gli elenchi Intrastat delle vendite per chi esegue anche cessioni intracomunitarie (quelli per gli acquisti già non andavano presentati). Altra buona notizia è che la fatturazione elettronica dovrebbe escludere l’esterometro.

L’abolizione dell’Intrastat consegue all’entrata in vigore del Dm 21 giugno 2021 che non prevede più l’adempimento. Per tale motivo, l’obbligo dovrebbe sparire anche se è emessa fattura cartacea (finché possibile).

sole24ore del 28_09_2021

Fattura estera duplicata, registri Iva da integrare

Fattura est

Fattura estera duplicata, registri Iva da integrare
SFattura estera duplicata, registri Iva da integrare
Questa situazione potrebbe accadere frequentemente considerando come i dati di fatturazione possono venire inviati in via automatizzata dal sistema gestionale a SdI e contemporaneamente messi a disposizione di un intermediario, il quale procede successivamente a predisporre e trasmettere la comunicazione delle operazioni con l’estero. In questo caso, il soggetto passivo Iva dovrà cancellare dal registro le annotazioni che riportano nel campo «invio» il valore che richiama l’acquisizione dei dati da esterometro.

Allo stesso modo i dati delle bollette doganali non vengono automaticamente utilizzati nell’elaborazione delle bozze dei registri Iva acquisti: le relative informazioni identificative, sebbene vengano messe a disposizione del contribuente da parte dell’agenzia delle Entrate, non sono adoperate in maniera automatica per la redazione dei registri, richiedendosi quindi agli operatori un’attività di integrazione.

tratto dal sole 24 ore del 29_09_2021

Fatture elettroniche del 2019, la conservazione entro giugno

Fatture elettroniche del 2019, la conservazione entro giugnoL’Economia ha annunciato un rinvio di tre mesi rispetto al termine del 10 marzoStesso termine per aderire al servizio di consultazione dell’agenzia delle EntrateAlessandro Mastromatteo Benedetto Santacroce

Prorogato a giugno 2021 il termine per completare il processo di conservazione elettronica delle e-fatture relative al periodo di imposta 2019. Anticipando il contenuto della misura che sarà introdotta con il decreto Sostegni in corso di definizione, il comunicato stampa 49 pubblicato il 13 marzo dal ministero dell’Economia e delle Finanze introduce in questo modo una proroga trimestrale della scadenza, originariamente fissata per il 10 marzo 2021, per le fatture elettroniche ricevute o emesse nel corso del 2019, primo periodo di imposta di avvio generalizzato dell’obbligo di fattura business to business (B2B) e business to consumer (B2C).

In tale giorno, infatti, per i contribuenti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare, è scaduto il terzo mese successivo al 10 dicembre 2021, data ultima di presentazione delle dichiarazioni annuali secondo la tempistica riprogrammata in ragione dell’emergenza epidemiologia Covid-19.

In attesa della disposizione normativa di riferimento, sembrerebbe comunque che la misura così anticipata riguardi tutti i contribuenti compresi coloro che, non avvalendosi del sistema di conservazione gratuito delle e-fatture messo a disposizione, previa adesione, dall’agenzia delle Entrate, abbiano affidato il relativo servizio a fornitori privati.

La proroga sembrerebbe limitarsi inoltre unicamente alle fatture elettroniche del 2019, e non anche ad eventuali altri documenti informatici, quali ad esempio libri e scritture contabili, prodotti e tenuti in modalità elettronica: salvo diverse indicazioni nel testo normativo, per tali tipologie documentali sembra essere rimasto fermo il termine per conservarli entro il 10 marzo scorso.

La proroga risulterebbe motivata dal fatto che la conservazione elettronica rappresenterebbe, di per sé, una novità nel panorama delle scadenze tributarie, in quanto si tratterebbe del primo adempimento di questo tipo legato all’avvio dal 1° gennaio 2019 dell’obbligo di fattura elettronica tra privati.

A ogni modo, la proroga trimestrale finisce di fatto per allineare la scadenza del termine per conservare con quello concesso dall’agenzia delle Entrate, con provvedimento 56618 datato 28 febbraio 2021, per aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici. Il prolungamento del periodo transitorio per aderire al 30 giugno 2021 permette di recuperare i duplicati dei file transitati dal Sistema di interscambio (Sdi) inviandoli al sistema di conservazione stesso.

Soltanto a seguito dell’adesione al servizio di conservazione, infatti, e non a quello di consultazione, tutte le fatture elettroniche e le relative note di variazione transitate dallo Sdi saranno automaticamente acquisite ai fini della conservazione, mentre sarà necessario procedere al caricamento manuale delle stesse, tenuto anche conto della dimensione massima pari a 5 Mb, nel caso in cui si intenda inviare in conservazione i documenti emessi/ricevuti in data antecedente all’attivazione del servizio.

tratto dal soe24 del 16/03/2021

Fattura elettronica, sulla conservazione servono chiarimenti

L’obbligo di fatturazione elettronica, introdotto dal gennaio 2019, vale tanto nel caso in cui la cessione del bene o la prestazione di servizio venga effettuata tra due operatori Iva, quanto nel caso in cui la stessa sia fatta da un operatore Iva verso un consumatore finale.

In questo contesto, il condominio rientra nel novero dei soggetti giuridici privi di partita Iva, ma beneficiando delle prestazioni e dei servizi dei propri fornitori e dell’amministratore di condominio, è certamente destinatario delle fatture elettroniche emesse da quest’ultimi. Il primo dubbio è se gli amministratori siano tenuti a osservare le regole generali dettate dalla normativa primaria in materia di gestione dei documenti informatici e dall’agenzia delle Entrate in materia di ricezione e conservazione delle fatturazioni elettroniche.

E a complicare le cose è intervenuto un interpello, sinora inedito, dell’agenzia dell’Entrate Direzione regionale dell’Emilia Romagna – 909-859/2018 – avente ad oggetto questioni afferenti proprio la fatturazione elettronica nei condomìni. Più specificamente, ad avviso delle Entrate dell’Emilia Romagna «gli amministratori sono tenuti ad adeguarsi alle regole relative alla fatturazione elettronica sia in proprio, come soggetti Iva che svolgono l’attività di amministrazione condominiale, sia come rappresentanti del condominio per quanto riguarda la ricezione e conservazione delle fatture elettroniche intestate al condominio come consumatore finale».

È il tema della conservazione però che va chiarito. Il servizio fornito direttamente dalle Entrate garantisce la corretta archiviazione per un periodo di 15 anni, a meno che il contribuente decida di revocarlo, conservandole personalmente o avvalendosi di operatori privati certificati facilmente individuabili sul mercato.

L’agenzia delle Entrate può comminare specifiche sanzioni pecuniarie per la mancata osservanza delle regole sulla conservazione. Resta quindi da capire se anche il condominio possa rientrare tra i soggetti esposti a questo rischio sanzionatorio. Si auspica un intervento chiarificatore dalla direzione Centrale per superare quanto prima ogni dubbio.

tratto dal sole 24ore del 27.01.2021