Il Sole 24 Ore lunedì04 gennaio 2021
Dal 1° gennaio sono diventate obbligatorie le nuove specifiche tecniche per l’emissione delle fatture elettroniche mediante SdI. Tuttavia, per le operazioni effettuate fino al 31 dicembre, ma che sono trasmesse al SdI nel mese di gennaio (ad esempio le fatture immediate e differite), è ancora possibile usare le vecchie specifiche tecniche.
Ad ogni modo, al di là di questi particolari aspetti per gestire il periodo di transizione, è opportuno fare alcune riflessioni su quando devono essere inviati i documenti elettronici che permettono ai cessionari/committenti di assolvere l’imposta, quando il cedente/prestatore non è in grado di farlo, perché ad esempio:
è un non residente;
la fattura emessa dal cedente/prestatore, in regime di reverse charge, senza applicazione dell’imposta ed il cessionario/committente, quale debitore, deve integrare la fattura con l’Iva, mediante il meccanismo dell’inversione contabile.
In effetti, per alcune di queste operazioni si pone il problema dei termini con cui i documenti predisposti elettronicamente devono essere trasmessi al SdI, posto che non è sempre possibile individuare delle norme di riferimento.
1 Peraltro, si segnala come nella «Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro», l’agenzia delle Entrate nella consapevolezza di imputare i contenuti dei documenti elettronici nelle liquidazioni periodiche Iva dispone, in modo molto sfumato, sul termine di trasmissione “consigliando” (così si esprime) di effettuarla entro la fine del mese nel caso in cui il cessionario committente volesse avvalersi dei registri Iva precompilati.
Evidentemente questo “consiglio”, ancorché autorevole, non può costituire un termine perentorio, ma si dovranno fare altre considerazioni e trovare altri riferimenti.
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Ad esempio, per gli acquisti presso soggetti passivi di altri Stati membri Ue, l’articolo 47 del Dl 331/1993 si limita a disporre che le fatture relative agli acquisti intracomunitari «sono annotate distintamente, entro il giorno 15 del mese a quello successivo di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente nel registro di cui all’art. 23». Queste modalità valgono anche per le prestazioni realizzate da operatori di altro Stato Ue in favore di operatori nazionali per lo specifico richiamo all’articolo 47 da parte dell’articolo 17, comma 2, del Dpr 633/1972.
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In mancanza di una specifica disposizione, da cui possa essere rilevato il termine per l’emissione del documento con cui assolvere l’imposta, si ritiene corretto agganciare la trasmissione al SdI del documento elettronico, al termine ultimo stabilito per annotare la fattura comunitaria nel registro delle fatture emesse (articolo 23, Dpr 633/1972). Non è ipotizzabile, infatti, che un documento sia annotato in un registro senza che prima sia trasmesso. In sostanza, ogni qual volta il cessionario/committente intende fare transitare per il SdI delle operazioni passive per l’acquisto di beni e servizi, presso soggetti passivi dell’Unione europea, dovrà trasmettere il documento elettronico al Sdi entro il termine ultimo previsto per l’annotazione sul registro.
Questo modo di operare si ritiene applicabile a tutte le altre ipotesi per le quali il soggetto passivo stabilito non deve emettere alcun documento, ma deve integrare quello ricevuto. Ad esempio, ciò avviene nelle operazioni rientranti nel perimetro del cosiddetto «reverse charge interno» (commi 5 e 6, articolo 17, Dpr 633/1972). Si pensi, tra l’altro, alle fatture emesse dalle imprese del settore edile o da quelle che operano nel settore dell’oro.
Anche in queste fattispecie, non essendo indicato uno specifico termine di emissione, quello di trasmissione dovrebbe agganciarsi all’annotazione nel registro (articolo 23, richiamato dal comma 5 dell’articolo 17), vale a dire «entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese».
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Sicuramente è più semplice gestire le cosiddette “autofatture”, poiché in questo caso il legislatore stabilisce un termine di emissione a cui è agevole agganciare il termine di trasmissione al SdI del documento elettronico. Ad esempio, ogni qualvolta il cedente/prestatore è un soggetto passivo non stabilito in un Paese Ue, il cessionario/committente deve assolvere l’imposta emettendo l’autofattura entro «il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione» (articolo 21, comma 4, lettera b), del Dpr 633). Pertanto, se vorrà fare transitare l’operazione tramite SdI, dovrà trasmettere un documento elettronico entro lo stesso termine. Tra l’altro, in questo modo sarà possibile evitare la compilazione del cosiddetto esterometro, dove sono annotate le operazioni transfrontaliere.
Come è possibile rilevare da questa limitata esposizione, in cui il cessionario/committente deve integrare o predisporre una fattura ex novo, i termini di emissione sono spesso simili (ma non identici), sicché è necessario prestare la massima attenzione per evitare di trasmettere documenti e fatture elettroniche tardivamente.